Art. 7. A p p l i c a z i o n e 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e le procedure dallo stesso individuate si applicano a tutte le istanze presentate a decorrere da tale data. 2. Le procedure di cui al comma 1 non si applicano alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali sia stata conclusa l'istruttoria tecnica della documentazione progettuale con l'emissione del parere del comitato tecnico regionale, sezione IV, o di quelli provinciali ai sensi della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per le altre ipotesi rimangono valide le procedure dettate dalle norme previgenti, fatta salva la facolta' del richiedente di riformulare l'istanza all'amministrazione provinciale competente ai sensi del presente regolamento entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, dandone comunicazione alle amministrazioni presso le quali la pratica risulta in istruttoria.