Art. 7.
                       A p p l i c a z i o n e
 
  1.  Il  presente  regolamento  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e  le  procedure
dallo stesso individuate si applicano a tutte le istanze presentate a
decorrere da tale data.
  2.  Le  procedure  di  cui al comma 1 non si applicano alle istanze
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento  per  le  quali  sia stata conclusa l'istruttoria tecnica
della documentazione  progettuale  con  l'emissione  del  parere  del
comitato  tecnico  regionale,  sezione IV, o di quelli provinciali ai
sensi della legge regionale n.  30/1987  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  3. Per le altre ipotesi rimangono valide le procedure dettate dalle
norme   previgenti,  fatta  salva  la  facolta'  del  richiedente  di
riformulare l'istanza all'amministrazione provinciale  competente  ai
sensi   del   presente  regolamento  entro  e  non  oltre  30  giorni
dall'entrata in  vigore  dello  stesso,  dandone  comunicazione  alle
amministrazioni presso le quali la pratica risulta in istruttoria.