Art. 8. Abrogazione e disapplicazione di norme 1. Per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, risultano abrogati i seguenti articoli della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni: l'art. 5, comma 1, lettere c), e) punto 1, ed f); l'art. 10, comma 1, lettera c); l'art. 11; l'art. 12; l'art. 12-bis; l'art. 14; l'art. 15, con esclusione del comma 4; l'art. 23, comma 1, lettere d) ed e). 2. Limitatamente alle procedure previste dal presente regolamento e' disapplicato l'art. 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo sostituito dall'art. 65 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34. 3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 le norme succitate rimangono in vigore ai fini dell'espletamento della norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3. 4. Limitatamente al settore dello smaltimento dei rifiuti, il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, sostituisce le procedure previste dai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203: L'art. 6, comma 1; l'art. 7, commi 2, 4 e 5. 5. Per gli effetti di cui all'art. 5, comma 5, risulta disapplicato l'art. 131, commi 5 e 6, della legge regionale n. 52/1991, come sostituito dall'art. 59 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34. 6. Per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, risultano disapplicati i seguenti articoli della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni: l'art. 12; l'art. 13, comma 1; l'art. 14; l'art. 15; l'art. 16; l'art. 17; l'art. 18; l'art. 19; l'art. 20; l'art. 22; l'art. 23; l'art. 25. 7. Per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6 sono disapplicati: gli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come modificata dalla legge regionale n. 34/1997; l'art. 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. Visto, il presidente: Cruder