Art. 2. Modifica della tabella B di cui all'art. 9 2. La tabella B di cui all'art. 9 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53, relativamente ai gruppi conisliari composti da tre consiglieri, e' modificata come segue: unita' di personale a tempo pieno n. 3; unita' di personale a tempo parziale n. 0; qualifiche del personale a tempo pieno (limite massimo): n. 1, ottava qualifica funzionale; n. 1, sesta qualifica funzionale; n. 1, quinta qualifica funzionale. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 19 febbraio 1998 Marcucci (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20 gennaio 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 13 febbraio 1998.