Art. 2.
             Modifica della tabella B di cui all'art. 9
 
  2.  La  tabella  B di cui all'art. 9 della legge regionale 9 luglio
1996, n. 53, relativamente  ai  gruppi  conisliari  composti  da  tre
consiglieri, e' modificata come segue:
   unita' di personale a tempo pieno n. 3;
   unita' di personale a tempo parziale n. 0;
   qualifiche del personale a tempo pieno (limite massimo):
    n. 1, ottava qualifica funzionale;
    n. 1, sesta qualifica funzionale;
    n. 1, quinta qualifica funzionale.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 19 febbraio 1998
                              Marcucci
         (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20
gennaio 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  13
febbraio 1998.