Art. 10.
              Consorzi di garanzia fra imprese agricole
 
  1.  L'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
contributi  a  favore  dei  consorzi  fidi  e  delle  cooperative  di
garanzia, costituiti  fra  imprese  che  conducono  aziende  agricole
aventi  sede  in Sardegna, al fine di integrare la disponibilita' dei
relativi fondi:
   a) per la  formazione  o  integrazione  dei  fondi  rischi  e  del
patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie
per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
   b)   per  concorrere  al  pagamento  degli  interessi  relativi  a
finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative  e
consorzi, concessi alle imprese socie;
   c)  per attivita' di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a
favore delle imprese associate.
  2. l fondi  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  non  possono
beneficiare  nel  tempo  di  contributi in misura superiore al 30 per
cento dell'ammontare degli affidamenti garantiti ai propri soci.
  3. Gli stanziamenti annuali fino alla predetta  misura  di  cui  al
comma 2, possono essere anticipati ai consorzi di garanzia sulla base
del  prevedibile  ammontare  degli  affidamenti. Per il primo anno le
risorse disponibili  sono  ripartite  fra  i  consorzi  esistenti  in
ragione del numero dei soci.
  4.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
valutati in lire 8.250.000.000 per il 1998; agli oneri per  gli  anni
successivi  si  provvedera'  sulla base della legge finanziaria (Cap.
06308).
  5. Col versamento ai consorzi di garanzia delle somme previste  dal
presente  articolo  cessa  la  concessione della garanzia di cui agli
articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n.  44.