Art. 10. Consorzi di garanzia fra imprese agricole 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia, costituiti fra imprese che conducono aziende agricole aventi sede in Sardegna, al fine di integrare la disponibilita' dei relativi fondi: a) per la formazione o integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario; b) per concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese socie; c) per attivita' di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate. 2. l fondi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono beneficiare nel tempo di contributi in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare degli affidamenti garantiti ai propri soci. 3. Gli stanziamenti annuali fino alla predetta misura di cui al comma 2, possono essere anticipati ai consorzi di garanzia sulla base del prevedibile ammontare degli affidamenti. Per il primo anno le risorse disponibili sono ripartite fra i consorzi esistenti in ragione del numero dei soci. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 8.250.000.000 per il 1998; agli oneri per gli anni successivi si provvedera' sulla base della legge finanziaria (Cap. 06308). 5. Col versamento ai consorzi di garanzia delle somme previste dal presente articolo cessa la concessione della garanzia di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.