Art. 11.
      Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa
 
  1.  A  favore  dell'Ente  autonomo del Flumendosa e' autorizzato un
contributo straordinario nella misura massima non  superiore  a  lire
2.856.000.000,   a   parziale   compensazione   dei  minori  introiti
nell'esercizio finanziario 1995, conseguenti alla ridotta  erogazione
di acqua a causa della siccita' (Cap. 08226-03).