Art. 11. Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa 1. A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa e' autorizzato un contributo straordinario nella misura massima non superiore a lire 2.856.000.000, a parziale compensazione dei minori introiti nell'esercizio finanziario 1995, conseguenti alla ridotta erogazione di acqua a causa della siccita' (Cap. 08226-03).