Art. 12.
          Contributi ai produttori del settore avicunicolo
 
  1.  L'Amministrazione  regionale e' autorizzata ad erogare a favore
dei produttori avicunicoli un contributo  non  superiore  al  90  per
cento  dei  danni subiti nel periodo gennaio 1996-luglio 1997, per la
grave crisi produttiva e  commerciale  del  comparto,  conseguente  a
rischi di natura sanitaria e metereologica.
  2.    La    Giunta    regionale,    su    proposta   dell'Assessore
dell'agricoltura, stabilisce criteri e modalita' di  concessione  dei
benefici.
  3.  A  tal  fine  e'  autorizzata,  nell'anno 1988 la spesa di lire
500.000.000 (cap. 06155).