Art. 12. Contributi ai produttori del settore avicunicolo 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare a favore dei produttori avicunicoli un contributo non superiore al 90 per cento dei danni subiti nel periodo gennaio 1996-luglio 1997, per la grave crisi produttiva e commerciale del comparto, conseguente a rischi di natura sanitaria e metereologica. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, stabilisce criteri e modalita' di concessione dei benefici. 3. A tal fine e' autorizzata, nell'anno 1988 la spesa di lire 500.000.000 (cap. 06155).