Art. 13. Contributo per l'acquisto di tacchini e struzzi 1. Al fine di favorire l'allevamento di tacchini e di struzzi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, per l'acquisto dei medesimi, un contributo non superiore al 35% della spesa ammessa e comunque per una somma non superiore a 180.000 ECU per azienda. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 200.000.000 per l'anno 1998 (cap. 06151).