Art. 13.
           Contributo per l'acquisto di tacchini e struzzi
 
  1. Al fine di favorire l'allevamento  di  tacchini  e  di  struzzi,
l'Amministrazione   regionale   e'   autorizzata   a  concedere,  per
l'acquisto dei medesimi, un contributo non  superiore  al  35%  della
spesa  ammessa  e  comunque per una somma non superiore a 180.000 ECU
per azienda.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
valutati in lire 200.000.000 per l'anno 1998 (cap. 06151).