Art. 16.
           Interventi per le organizzazioni dei produttori
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata ad anticipare con
propri mezzi finanziari gli aiuti dell'Unione  Europea  previsti  dai
regolamenti  n.  2200/1996  del  Consiglio  del  28 ottobre 4996 e n.
20/1998 della Commissione del 7 gennaio 1998  nonche'  a  far  fronte
alla  quota  d'aiuto  posta a proprio carico dai predetti regolamenti
comunitari.
  2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 06319.