Art. 16. Interventi per le organizzazioni dei produttori 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare con propri mezzi finanziari gli aiuti dell'Unione Europea previsti dai regolamenti n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 4996 e n. 20/1998 della Commissione del 7 gennaio 1998 nonche' a far fronte alla quota d'aiuto posta a proprio carico dai predetti regolamenti comunitari. 2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 06319.