Art. 20. Interventi a favore degli allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina" 1. A favore degli allevatori di bovini che nel periodo 1996/1997, a seguito delle disposizioni delle competenti autorita' sanitarie, adottate in attuazione del decreto del Ministro della sanita' del 15 dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", abbiano abbattuto capi bovini in misura superiore al 50 per cento dei capi presenti in allevamento e' concesso, a parziale ristoro del mancato reddito, un contributo pari a lire 1.800.000 per capo bovino adulto abbattuto. 2. Per i capi non adulti il contributo e' pari al valore del capo col limite massimo di lire 1.800.000. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con le provvidenze previste dalla normativa nazionale e regionale a favore degli allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina", a condizione che il cumulo delle provvidenze non superi il valore dei bovini abbattuti e della mancata produzione. 4. Gli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e gravano sulle disponbilita' esistenti sul fondo regionale di solidarieta' regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12. 5. Gli allevatori indicati nel comma 1 godono della priorita' nella concessione dei prestiti, concessi a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento. La priorita' e' limitata all'acquisto di un numero di capi non superiore a quelli abbattuti. 6. I prestiti concessi, a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, agli allevatori indicati nel comma 1 e finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento, usufruiscono di un ulteriore periodo di due anni di preammortamento rispetto alla durata ordinaria.