Art. 20.
            Interventi a favore degli allevamenti bovini
                   colpiti da "tubercolosi bovina"
 
  1. A favore degli allevatori di bovini che nel periodo 1996/1997, a
seguito delle  disposizioni  delle  competenti  autorita'  sanitarie,
adottate  in attuazione del decreto del Ministro della sanita' del 15
dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per
la  eradicazione  della  tubercolosi  negli  allevamenti   bovini   e
bufalini",  abbiano  abbattuto  capi bovini in misura superiore al 50
per cento dei capi presenti in allevamento e'  concesso,  a  parziale
ristoro  del mancato reddito, un contributo pari a lire 1.800.000 per
capo bovino adulto abbattuto.
  2. Per i capi non adulti il contributo e' pari al valore  del  capo
col limite massimo di lire 1.800.000.
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con le provvidenze
previste  dalla  normativa  nazionale  e  regionale  a  favore  degli
allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina", a condizione  che
il cumulo delle provvidenze non superi il valore dei bovini abbattuti
e della mancata produzione.
  4.  Gli  oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 sono valutati
in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e gravano  sulle  disponbilita'
esistenti   sul   fondo   regionale   di  solidarieta'  regionale  in
agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.
  5. Gli allevatori indicati nel comma 1 godono della priorita' nella
concessione dei prestiti, concessi a valere sul fondo per lo sviluppo
della zootecnia di cui all'art. 27 della legge regionale  23  gennaio
1981,  n.  4,  finalizzati  alla  ricostituzione dell'allevamento. La
priorita' e' limitata all'acquisto di un numero di capi non superiore
a quelli abbattuti.
  6. I prestiti concessi, a valere sul fondo per  lo  sviluppo  della
zootecnia  di  cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981,
n. 4, agli  allevatori  indicati  nel  comma  1  e  finalizzati  alla
ricostituzione dell'allevamento, usufruiscono di un ulteriore periodo
di due anni di preammortamento rispetto alla durata ordinaria.