Art. 21. Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1995 1. Nell'espressione "diniego dell'acqua" di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 e' ricompreso anche il caso di erogazione d'acqua insufficiente per la pratica delle colture.