Art. 21.
  Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale n. 16
del 1995
 
  1.   Nell'espressione  "diniego  dell'acqua"  di  cui  al  comma  2
dell'art.   4  della  legge  regionale  21  giugno  1995,  n.  16  e'
ricompreso  anche  il caso di erogazione d'acqua insufficiente per la
pratica delle colture.