Art. 22.
                 Investimenti nelle aziende agricole
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e' autorizzata a' concedere aiuti
agli investimenti nelle aziende agricole per i miglioramenti agrari e
fondiari, l'acquisto di scorte vive  e  morte,  la  protezione  e  il
miglioramento dell'ambiente.
  2.  Gli  interventi  sono  disciplinati  dal  Regolamento  (CE)  n.
950/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni
e integrazioni.
  3. Sono fatti comunque  salvi  gli  altri  eventuali  interventi  e
regimi di aiuto ammessi dalla Unione europea.
  4.   Nell'ambito  della  normativa  comunitaria,  le  direttive  di
attuazione degli interventi sono fissate dalla  Giunta  regionale  su
proposta dell'Assessore dell'agricoltura.
  5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento
e   di   controllo   dell'Assessorato   dell'agricoltura   e  riforma
agro-pastorale,  le  competenze  sulla  istruttoria  delle   pratiche
vengono  determinate,  su  proposta  dell'Assessore dell'agricoltura,
dalla  Giunta  regionale,  che  puo'   utilizzare   gli   ispettorati
provinciali  dell'agricoltura,  enti  regionali  o  altre istituzioni
pubbliche;  ove  necessario,  possono   essere   stipulate   apposite
convenzioni.
  6.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
determinati con la legge finanziaria per il 1998.