Art. 22. Investimenti nelle aziende agricole 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a' concedere aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per i miglioramenti agrari e fondiari, l'acquisto di scorte vive e morte, la protezione e il miglioramento dell'ambiente. 2. Gli interventi sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione europea. 4. Nell'ambito della normativa comunitaria, le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura. 5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che puo' utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario, possono essere stipulate apposite convenzioni. 6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati con la legge finanziaria per il 1998.