Art. 23. Aiuti per i danni alla produzione agricola 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamita', avversita' atmosferiche, epizoozie e malattie vegetali. Gli aiuti possono riguardare anche i premi di assicurazione dovuti dall'agricoltore. 2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia dell'Unione Europea. 3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione europea. 4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura. 5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche, vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che puo' utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario possono essere stipulate apposite convenzioni. 6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati dalla legge finanziaria per il 1998. 7. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato o da altri eventuali enti per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo sono versate al fondo di solidarieta' regionale in agricoltura di cui alla legge regionale n. 12 del 1974.