Art. 23.
             Aiuti per i danni alla produzione agricola
 
  1. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  aiuti
alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di
produzione derivanti da calamita', avversita' atmosferiche, epizoozie
e  malattie  vegetali.  Gli aiuti possono riguardare anche i premi di
assicurazione dovuti dall'agricoltore.
  2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e  degli
orientamenti in materia dell'Unione Europea.
  3.  Sono  fatti  comunque  salvi  gli  altri eventuali interventi e
regimi di aiuto ammessi dalla Unione europea.
  4. Le direttive di attuazione degli interventi sono  fissate  dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.
  5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento
e   di   controllo   dell'Assessorato   dell'agricoltura   e  riforma
agro-pastorale,  le  competenze  sulla  istruttoria  delle  pratiche,
vengono  determinate,  su  proposta  dell'Assessore dell'agricoltura,
dalla  Giunta  regionale,  che  puo'   utilizzare   gli   ispettorati
provinciali  dell'agricoltura,  enti  regionali  o  altre istituzioni
pubbliche;  ove  necessario   possono   essere   stipulate   apposite
convenzioni.
  6.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
determinati dalla legge finanziaria per il 1998.
  7. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, dallo
Stato o da altri eventuali enti per la concessione delle  provvidenze
di  cui  al  presente  articolo sono versate al fondo di solidarieta'
regionale in agricoltura di cui alla legge regionale n. 12 del 1974.