Art. 24.
                       Attuazione degli aiuti
 
  1.  Gli  aiuti  alle  imprese  istituiti  dalla presente legge sono
attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione
da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine
di  due  mesi  previsto  per  l'esame  degli  aiuti  da  parte  della
Commissione stessa.