Art. 26.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  1   della
presente legge negli anni 1998 e 1999 si fa fronte rispettivamente:
   quanto  a  lire  169.290.000.000  e  a  lire  153.047.000.000  con
contributi comunitari;
   quanto  a  lire  60.298.000.000  e  a  lire   53.863.000.000   con
assegnazioni statali;
   quanto a lire 25.844.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art.
30  della  legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, della riserva di cui
alla voce 1 della tabella B allegata alla  legge  regionale  8  marzo
1997,  n.  8,  e'  a  lire  23.085.000.000 con fondi propri di cui il
bilancio regionale per lo stesso anno 1999 deve tener conto.
  2. Agli oneri per  l'anno  1998,  derivanti  dall'applicazione  dei
precedenti   articoli   6,   9,  10,  11,  12,  13,  17  e  18,  pari
complessivamente  a  lire  13.656.000.000  si  fa  fronte,  ai  sensi
dell'art.  30 della legge regionale n. 11 del 1983, mediante utilizzo
per lire 2.856.000.000 della riserva di cui alla voce 7 della tabella
A)  allegata  alla  legge  regionale  n.  8  del  1997  e  per   lire
1.400.000.000  della  riserva  di  cui  alla  voce 1 della tabella B)
allegata alla medesima legge regionale e per lire  9.400.000.000  con
il recupero d'entrata di cui al precedente art. 25.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 9 per
l'anno  1999  e  successivi si provvede con legge di bilancio per gli
stessi anni.
  4. Il bilancio della Regione per l'anno 1998 ed il bilancio per gli
anni 1998/2000 terra' conto delle seguenti previsioni:
  (Omissis).
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Cagliari, 11 marzo 1998
                               PALOMBA