Art. 26. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge negli anni 1998 e 1999 si fa fronte rispettivamente: quanto a lire 169.290.000.000 e a lire 153.047.000.000 con contributi comunitari; quanto a lire 60.298.000.000 e a lire 53.863.000.000 con assegnazioni statali; quanto a lire 25.844.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e' a lire 23.085.000.000 con fondi propri di cui il bilancio regionale per lo stesso anno 1999 deve tener conto. 2. Agli oneri per l'anno 1998, derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18, pari complessivamente a lire 13.656.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 11 del 1983, mediante utilizzo per lire 2.856.000.000 della riserva di cui alla voce 7 della tabella A) allegata alla legge regionale n. 8 del 1997 e per lire 1.400.000.000 della riserva di cui alla voce 1 della tabella B) allegata alla medesima legge regionale e per lire 9.400.000.000 con il recupero d'entrata di cui al precedente art. 25. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 9 per l'anno 1999 e successivi si provvede con legge di bilancio per gli stessi anni. 4. Il bilancio della Regione per l'anno 1998 ed il bilancio per gli anni 1998/2000 terra' conto delle seguenti previsioni: (Omissis). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 11 marzo 1998 PALOMBA