Art. 3. Finanziamento dell'attivita' agrituristica e agri-turistica-venatoria 1. Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la giunta regionale emana le direttive di attuazione per il finanziamento dell'attivita' agri-turistica e agri-turistica-venatoria. 2. A favore degli imprenditori agricoli che intendono praticare l'attivita' agri-turistica e' concesso un aiuto pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa di lire 300.000.000 per azienda. 3. La costituzione delle aziende agri-turistiche-venatorie e' incentivata con un contributo pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di lire 3.500.000.000 per azienda.