Art. 3.
Finanziamento dell'attivita' agrituristica e agri-turistica-venatoria
 
  1.  Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la
giunta  regionale  emana  le   direttive   di   attuazione   per   il
finanziamento         dell'attivita'         agri-turistica         e
agri-turistica-venatoria.
  2. A favore degli imprenditori  agricoli  che  intendono  praticare
l'attivita'  agri-turistica e' concesso un aiuto pari al 75 per cento
della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa di  lire
300.000.000 per azienda.
  3.  La  costituzione  delle  aziende  agri-turistiche-venatorie  e'
incentivata con un contributo  pari  al  75  per  cento  della  spesa
ritenuta  ammissibile  entro  un  massimale di lire 3.500.000.000 per
azienda.