Art. 4. Recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici 1. Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la Giunta regionale emana le direttive di attuazione per il finanziamento dell'attivita' di recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici. 2. A favore dei proprietari di abitazioni inserite in agglomerati abitativi rurali tipici, fra i quali sono ricompresi gli stazzi e i furriadroxius, e' concesso, per il recupero degli stessi, un aiuto pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa non superiore a lire 200.000.000 per singola unita' abitativa.