Art. 4.
         Recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici
 
  1. Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale)  la
Giunta   regionale   emana   le   direttive   di  attuazione  per  il
finanziamento dell'attivita' di recupero degli agglomerati  abitativi
rurali tipici.
  2.  A  favore dei proprietari di abitazioni inserite in agglomerati
abitativi rurali tipici, fra i quali sono ricompresi gli stazzi  e  i
furriadroxius,  e'  concesso,  per il recupero degli stessi, un aiuto
pari al 75 per  cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile  entro  un
massimale  di  spesa  non  superiore  a  lire 200.000.000 per singola
unita' abitativa.