Art. 5. Risparmio idrico 1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare, a totale carico pubblico, la spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici gestori di risorse idriche per gli oneri relativi all'acquisto di idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua irrigua da parte delle aziende agricole. 2. La Giunta regionale predispone un programma di spesa delle risorse finanziarie programmate nell'ambito della misura 6.5 (Razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica) tenendo conto delle richieste dei Consorzi di bonifica e degli altri enti. 3. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo deve essere spesa la dotazione finanziaria di lire 9.000.000.000 prevista dal comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9. 4. l contributi concessi ai Consorzi di bonifica per concorrere alle spese di funzionamento degli impianti consortili - previsti dall'art. 11, comma 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 - sono anticipati nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. La quota residua verra' pagata previa presentazione del rendiconto.