Art. 5.
                          Risparmio idrico
 
  1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare  l'ambiente
naturale,  l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare, a
totale carico pubblico, la spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica e
da altri enti pubblici gestori  di  risorse  idriche  per  gli  oneri
relativi  all'acquisto di idonei strumenti di misurazione del consumo
di acqua irrigua da parte delle aziende agricole.
  2. La Giunta regionale  predispone  un  programma  di  spesa  delle
risorse   finanziarie   programmate   nell'ambito  della  misura  6.5
(Razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica) tenendo conto delle
richieste dei Consorzi di bonifica e degli altri enti.
  3. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente  articolo
deve  essere  spesa  la  dotazione  finanziaria di lire 9.000.000.000
prevista dal comma 2 dell'art. 16 della legge regionale  15  febbraio
1996, n. 9.
  4.  l  contributi  concessi  ai Consorzi di bonifica per concorrere
alle spese di funzionamento  degli  impianti  consortili  -  previsti
dall'art.  11, comma 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 -
sono anticipati nella misura del 90 per cento  della  spesa  ammessa.
La quota residua verra' pagata previa presentazione del rendiconto.