Art. 6.
    Contributi agli imprenditori agricoli per il risparmio idrico
 
  1.  Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente
naturale, l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  finanziare,
nella  misura del 75 per cento, la spesa sostenuta dagli imprenditori
agricoli per gli oneri relativi all'acquisto ed alla installazione di
impianti irrigui a basso consumo idrico.
  2. Per lo  stesso  fine  e  con  le  stesse  modalita'  di  cui  al
precedente  comma 1 possono essere utilizzate le risorse previste dal
punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per il
1998 sono determinati in lire 1.000.000.000 (cap. 06208).