Art. 6. Contributi agli imprenditori agricoli per il risparmio idrico 1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare, nella misura del 75 per cento, la spesa sostenuta dagli imprenditori agricoli per gli oneri relativi all'acquisto ed alla installazione di impianti irrigui a basso consumo idrico. 2. Per lo stesso fine e con le stesse modalita' di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzate le risorse previste dal punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per il 1998 sono determinati in lire 1.000.000.000 (cap. 06208).