Art. 7. Adeguamento delle aziende ovi-caprine 1. La competenza in ordine all'istruttoria e al finanziamento delle pratiche, concernenti l'adeguamento delle aziende ovi-caprine alla Direttiva 92/46 del Consiglio del 16 giugno 1992 secondo le condizioni di cui alla misura 6.2 del Programma Operativo Plurifondo per gli anni 1997/1999, e' affidata all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) al quale l'Amministrazione regionale trasferisce le risorse finanziarie sulla base delle disponibilita' del bilancio. 2. Il medesimo ente e' responsabile degli adempimenti connessi alla gestione dei cofinanziamenti comunitari ed e' obbligato a fornire all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati concernenti il monitoraggio finalizzato all'efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione.