Art. 7.
                Adeguamento delle aziende ovi-caprine
 
  1. La competenza in ordine all'istruttoria e al finanziamento delle
pratiche, concernenti l'adeguamento delle  aziende  ovi-caprine  alla
Direttiva   92/46  del  Consiglio  del  16  giugno  1992  secondo  le
condizioni di cui alla misura 6.2 del Programma Operativo  Plurifondo
per  gli anni 1997/1999, e' affidata all'Ente Regionale di Sviluppo e
Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) al quale  l'Amministrazione
regionale   trasferisce  le  risorse  finanziarie  sulla  base  delle
disponibilita' del bilancio.
  2. Il medesimo ente e' responsabile degli adempimenti connessi alla
gestione dei cofinanziamenti comunitari ed  e'  obbligato  a  fornire
all'Assessore  regionale  dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i
dati  concernenti  il  monitoraggio  finalizzato  all'efficiente   ed
efficace gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione.