Art. 8. Strade rurali 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, sulla base delle risorse finanziarie programmate nell'ambito della misura 7.6 (Realizzazione di strade rurali), a rimborsare alle amministrazioni comunali una parte delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione delle strade rurali. 2. La Giunta regionale, sulla base dell'insieme delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, determina ogni anno la percentuale del rimborso possibile sulla base delle risorse finanziarie. 3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata per il triennio 1997/1999 ad erogare contributi nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione di strade interpoderali.