Art. 8.
                            Strade rurali
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata, sulla base delle
risorse  finanziarie  programmate  nell'ambito   della   misura   7.6
(Realizzazione  di  strade rurali), a rimborsare alle amministrazioni
comunali una parte delle spese sostenute  per  la  costruzione  e  la
manutenzione delle strade rurali.
  2.  La  Giunta  regionale,  sulla base dell'insieme delle richieste
avanzate dalle  amministrazioni  comunali,  determina  ogni  anno  la
percentuale   del   rimborso   possibile  sulla  base  delle  risorse
finanziarie.
  3. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  per  il  triennio
1997/1999  ad  erogare contributi nella misura del 90 per cento delle
spese sostenute per  la  costruzione  e  la  manutenzione  di  strade
interpoderali.