Art. 9.
         Attuazione dei programmi comunitari in agricoltura
 
  1.   Al   fine  di  dare  attuazione  ai  programmi  comunitari  in
agricoltura e in attesa della riforma  organica  dell'Amministrazione
regionale,    presso   l'Assessorato   dell'agricoltura   e   riforma
agro-pastorale, in deroga ai limiti  numerici  previsti  dalla  legge
regionale  17  agosto  1978,  n.  51,  e' istituito il servizio delle
politiche comunitarie, articolato nei seguenti settori: settore della
programmazione delle politiche comunitarie  agricole  e  settore  del
monitoraggio e della valutazione degli interventi.
  2.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo e'
valutato in annue lire 50.000.000.