Art. 9. Attuazione dei programmi comunitari in agricoltura 1. Al fine di dare attuazione ai programmi comunitari in agricoltura e in attesa della riforma organica dell'Amministrazione regionale, presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in deroga ai limiti numerici previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e' istituito il servizio delle politiche comunitarie, articolato nei seguenti settori: settore della programmazione delle politiche comunitarie agricole e settore del monitoraggio e della valutazione degli interventi. 2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in annue lire 50.000.000.