Art. 10.
              Differimento delle rate dei finanziamenti
  della legge regionale n. 8 del 1964 e della legge n. 588 del 1962
 
  1.  Al  fine  di  agevolare il consolidamento tecnico e finanziario
delle imprese turistico-alberghiere che  hanno  subito  la  crisi  di
mercato  che  ha  colpito  il  settore  nell'area  mediterranea ed in
particolare in  Sardegna,  la  Regione  autorizza,  a  domanda  delle
imprese, a concedere il differimento del pagamento di massimo quattro
rate  dei  finanziamenti  concessi,  a  carico  dei  fondi  regionali
costituiti ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e della
legge 11 giugno 1962, n. 588, aventi scadenza nel biennio 1996/1997.
  2. Sugli  importi  delle  rate  differite,  che  saranno  poste  in
pagamento   singolarmente,   nel  biennio  successivo  alla  scadenza
dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al  tasso
agevolato determinato ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964.