Art. 10. Differimento delle rate dei finanziamenti della legge regionale n. 8 del 1964 e della legge n. 588 del 1962 1. Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese turistico-alberghiere che hanno subito la crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea ed in particolare in Sardegna, la Regione autorizza, a domanda delle imprese, a concedere il differimento del pagamento di massimo quattro rate dei finanziamenti concessi, a carico dei fondi regionali costituiti ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e della legge 11 giugno 1962, n. 588, aventi scadenza nel biennio 1996/1997. 2. Sugli importi delle rate differite, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al tasso agevolato determinato ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964.