Art. 2.
                        Provvidenze regionali
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'Amministrazione  regionale
e'    autorizzata    a    concedere    a    favore    delle   imprese
turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste
nei successivi articoli gli incentivi finanziari  e  contributivi  di
cui  alle  leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n.
2, cosi' come  modificate  dall'art.  28  della  legge  regionale  15
febbraio 1996, n. 9.
  2.  L'ammontare  degli  incentivi  alle singole imprese non puo' in
ogni caso superare l'intensita' dell'aiuto previsto  dalla  normativa
comunitaria   e   nazionale   per   l'area  in  cui  l'iniziativa  e'
localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.
  3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 2,  e'
autorizzata  la  costituzione di appositi fondi speciali presso uno o
piu' enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.a.
  4.  L'istruttoria  delle  richieste  di   incentivazione,   nonche'
l'amministrazione  e gestione del fondo speciale di cui al comma 3 e'
disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art.  99
della   legge   regionale   30   aprile  1991,  n.  13  e  successive
integrazioni.
  5. Per l'attuazione della presente legge la  Giunta  regionale,  su
proposta  dell'Assessore  competente  in  materia  di  turismo, emana
apposite direttive ai sensi dell'art.  6  della  legge  regionale  28
aprile 1992, n. 6.
  6.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo sono concesse
all'imprenditore che, in atto pubblico  assuma  l'impegno  di  tenere
aperto  al  pubblico  l'esercizio per almeno sette mesi all'anno, con
priorita' per l'apertura piu prolungata, anche non  continuativa.  La
violazione  di  detto  impegno  comporta  l'obbligo di rimborso delle
provvidenze   regionali   percepite   a   decorrere    dal    momento
dell'accertata violazione.