Art. 2. Provvidenze regionali 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a favore delle imprese turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste nei successivi articoli gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 2, cosi' come modificate dall'art. 28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9. 2. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese non puo' in ogni caso superare l'intensita' dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa e' localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto. 3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 2, e' autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o piu' enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.a. 4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonche' l'amministrazione e gestione del fondo speciale di cui al comma 3 e' disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive integrazioni. 5. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, emana apposite direttive ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse all'imprenditore che, in atto pubblico assuma l'impegno di tenere aperto al pubblico l'esercizio per almeno sette mesi all'anno, con priorita' per l'apertura piu prolungata, anche non continuativa. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle provvidenze regionali percepite a decorrere dal momento dell'accertata violazione.