Art. 3. Destinatari e iniziative ammissibili 1. Sono destinatari degli incentivi regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna nonche' limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettere d) ed e), societa' miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche. 2. Gli incentivi possono essere concessi per: a) adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza; b) adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampli.amento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di multiproprieta' e compresa la riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso. Per tale struttura ricettiva si intende quella ubicata nei centri storici dei comuni, caratterizzata da unicita' del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unita' abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri dall'edificio centrale; c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla lettera b) finalizzate alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione; d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al punto b) e delle attivita' turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere; e) acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative; l'importo dell'incentivazione per detto acquisto non puo' comunque essere superiore al 20% dell'investimento complessivo per l'iniziativa da realizzarsi.