Art. 4. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 40 del 1993 1. Il comma 1 dell'art. 5, della legge regionale n. 40 del 1993 e' sostituito dal seguente: "1. L'amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei Consorzi tra operatori turistici che rappresentano un numero di posti letto non inferiore a 2.000 o un numero di soci non inferiore a 5".