Art. 4.
      Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 40 del 1993
 
  1.  Il comma 1 dell'art. 5, della legge regionale n. 40 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  L'amministrazione  regionale  agevola  la  promozione   e   la
commercializzazione  dell'offerta turistica da parte dei Consorzi tra
operatori turistici che rappresentano un numero di  posti  letto  non
inferiore a 2.000 o un numero di soci non inferiore a 5".