Art. 5.
                        Criteri di priorita'
 
  1.  Con  apposita  direttiva  della  Giunta  regionale, su proposta
dell'Assessore  competente  in  materia  di   turismo,   sentito   la
Commissione   consiliare   permanente  competente  in  materia,  sono
stabiliti i criteri di concessione delle providenze di  cui  all'art.
4.
  2.  Le  agevolazioni  medesime,  sono  concesse  mediante  apposito
programma  di  spesa  approvato  dalla  Giunta  regionale  ai   sensi
dell'art. 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.