Art. 5. Criteri di priorita' 1. Con apposita direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito la Commissione consiliare permanente competente in materia, sono stabiliti i criteri di concessione delle providenze di cui all'art. 4. 2. Le agevolazioni medesime, sono concesse mediante apposito programma di spesa approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.