Art. 6. Vincoli di destinazione 1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attivita'. 2. Il vincolo sugli immobili e' reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio. 3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresi', impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, ne' a mutarne la tipologia per la durata del vincolo. 4. L'assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilita' del mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione e' concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale. 5. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.