Art. 6.
                       Vincoli di destinazione
 
  1.  Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate
alla specifica destinazione turistico-alberghiera per  la  durata  di
venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in
caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attivita'.
  2.  Il  vincolo  sugli immobili e' reso pubblico a cura e spese del
beneficiario  mediante  trascrizione  presso  la  Conservatoria   dei
registri immobiliari competente per territorio.
  3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione
di  mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di
atto pubblico e deve, altresi', impegnarsi a non cedere gli  immobili
e   le   attrezzature   realizzati,   senza  averne  data  preventiva
comunicazione  all'Amministrazione  regionale,  ne'  a   mutarne   la
tipologia per la durata del vincolo.
  4.  L'assessore  regionale competente in materia di turismo, per la
dimostrata  sopravvenuta  impossibilita'   del   mantenimento   della
prevista  destinazione,  autorizza  con  proprio decreto, su conforme
deliberazione della Giunta regionale,  la  cancellazione  parziale  o
totale  del vincolo. Detta autorizzazione e' concessa previo rimborso
totale  delle  agevolazioni  percepite,  maggiorate  degli  interessi
semplici calcolati al tasso legale.
  5.   In  caso  di  mutamento  di  destinazione  senza  la  prevista
autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate  con  recupero
delle  somme  erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici
calcolati al tasso legale.