Art. 8. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 40 del 1993. Durata delle agevolazioni 1. L'art. 7 della legge regionale n. 40 del 1993, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. 1. L'abbattimento degli interessi di cui all'art. 3 puo' essere concesso per i seguenti periodi massimi: a) anni otto, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature; b) anni venti, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per gli altri investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori; c) anni tre per il finanziamento delle spese di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. 2. Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento calcolati col metodo dell'interesse composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto ai termini dell'art. 3 e liquidato alle rispettive scadenze, sono posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato".