Art. 8.
   Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 40 del 1993.
                      Durata delle agevolazioni
 
  1. L'art. 7 della legge regionale n. 40 del 1993, e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 7.
 
  1.  L'abbattimento  degli  interessi  di cui all'art. 3 puo' essere
concesso per i seguenti periodi massimi:
   a)  anni  otto,  comprensivi  di  un   periodo   di   utilizzo   e
preammortamento  non superiore ad anni due, per investimenti relativi
esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;
   b)  anni  venti,  comprensivi  di  un  periodo   di   utilizzo   e
preammortamento   non  superiore  ad  anni  quattro,  per  gli  altri
investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori;
   c) anni tre per il  finanziamento  delle  spese  di  promozione  e
commercializzazione dell'offerta turistica.
  2. Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di
cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 1, relativamente ai rispettivi
periodi  di  utilizzo  e   preammortamento   calcolati   col   metodo
dell'interesse  composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto
ai termini dell'art. 3 e liquidato  alle  rispettive  scadenze,  sono
posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato".