Art. 9. Integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 40 del 1993 1. All'art. 14 della legge regionale n. 40 del 1993, modificato dall'art. 20 della legge regionale n. 9 del 1996, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per la parte di investimento gia' realizzata ma non ammissibile alle agevolazioni previste a' termini del comma 2 del presente articolo, le imprese aventi titolo possono chiedere ed ottenere, con istanza da presentare ai fini dell'art. 8 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le provvidenze previste dall'art. 3. In tal caso l'ammontare degli incentivi ai sensi della presente legge e' decurtato di un importo pari a quello gia' erogato dalla Regione quale contributo in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964 e della legge regionale n. 40 del 1993, e la nuova agevolazione sostituisce integralmente quella precedentemente riconosciuta.".