Art. 9.
   Integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 40 del 1993
 
  1.  All'art.  14  della  legge regionale n. 40 del 1993, modificato
dall'art. 20 della legge regionale n. 9 del 1996, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
  "2-bis. Per  la  parte  di  investimento  gia'  realizzata  ma  non
ammissibile  alle  agevolazioni  previste  a' termini del comma 2 del
presente articolo, le  imprese  aventi  titolo  possono  chiedere  ed
ottenere,  con  istanza  da  presentare  ai fini dell'art. 8 entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente  norma,  le  provvidenze
previste  dall'art.  3.    In tal caso l'ammontare degli incentivi ai
sensi della presente legge e' decurtato di un importo pari  a  quello
gia'  erogato  dalla  Regione  quale contributo in conto interessi ai
sensi della legge regionale n. 8 del 1964 e della legge regionale  n.
40 del 1993, e la nuova agevolazione sostituisce integralmente quella
precedentemente riconosciuta.".