Art. 3. Riduzione oneri per il personale, per acquisto di beni e servizi per trasferimenti correnti 1. Alla Regione e a tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione si applica il comma 2 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La percentuale del 12,01 per cento prevista dal predetto comma 2 e' elevata al 13,50 per cento. 2. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufluiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, salvo quanto previsto dal comma 1, sono ridotte, per l'anno 1998, in misura non inferiore al 6 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1997; per le aziende unita' sanitarie locali e per le aziende ospedaliere si applica il disposto di cui all'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. All'art. 16, comma 8, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a carico dei dipendenti e" sono aggiunte le seguenti "del 50 per cento".