Art. 7. Anticipazione somme riscosse dai concessionari e modalita' di riscossione dei tributi 1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140. 2. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, e' effettuata mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione. 3. Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.