(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 33 del 16 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 29, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Beneficiarie dei contributi previsti dalla legge sono, prioritariamente, le imprese agricole zootecniche aventi gli impianti nei territori dei comuni non ricompresi nelle aree di cui al reg. CEE 20 luglio 1993, n. 2081, Obiettivo 5b, che non recapitano gli scarichi in pubbliche fognature.".