Art. 2.
 
  1.  La  domanda  per  ottenere  i  contributi  previsti dalla legge
regionale n.  29/1982,  a  favore  delle  imprese  agricole  indicate
nell'art.  2,  terzo  comma,  e' presentata al Servizio artigianato e
industria entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.