Art. 3. 1. Il versamento della tassa di concessione regionale di cui alla voce n. 20 della tariffa annessa al decreto legislativo n. 230/1991 non e' dovuto dai titolari di autorizzazione agli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli abitativi sempreche' gli scarichi siano assimilabili per quantita' e qualita' a quelli provenienti dalle abitazioni. 2. La sussistenza dei requisiti di assimilabilita' agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti diversi da quelli abitativi deve essere attestata dall'ente competente. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 6 aprile 1998 D'AMBROSIO