Art. 3.
 
  1.  Il  versamento della tassa di concessione regionale di cui alla
voce n. 20 della tariffa annessa al decreto legislativo  n.  230/1991
non   e'   dovuto   dai  titolari  di  autorizzazione  agli  scarichi
provenienti da insediamenti diversi da  quelli  abitativi  sempreche'
gli  scarichi  siano  assimilabili  per quantita' e qualita' a quelli
provenienti dalle abitazioni.
  2. La sussistenza dei requisiti di assimilabilita' agli scarichi di
tipo abitativo degli insediamenti diversi da  quelli  abitativi  deve
essere attestata dall'ente competente.
  La  presente  legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 6 aprile 1998
                             D'AMBROSIO