Art. 10.
                      Sospensione della licenza
 
  1. Il Sindaco sospende la  licenza  o  autorizzazione  comunale  di
esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
   a)   violazione   delle   norme   che   disciplinano   l'esercizio
dell'attivita' di trasporto tali da compromettere  la  sicurezza  dei
trasportati;
   b)  violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le
quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria,  ai
sensi dell'art. 13;
   c)  utilizzo,  per  il  servizio,  di  veicoli  diversi  da quelli
autorizzati;
   d) prestazione del servizio con tassametro o  contachilometri  non
regolarmente funzionanti;
   e)  fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione
di propria iniziativa dal  percorso  piu'  breve,  salvo  i  casi  di
accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
  2.  Il  sindaco, determina il periodo di sospensione della licenza,
tenuto  conto  della  gravita'   dell'infrazione   e   dell'eventuale
recidiva.