Art. 10. Sospensione della licenza 1. Il Sindaco sospende la licenza o autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi: a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attivita' di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati; b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 13; c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati; d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti; e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso piu' breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. 2. Il sindaco, determina il periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.