Art. 11. Revoca della licenza 1. Il sindaco, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo: a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 10; c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 12; d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della liberta' personale per una pena superiore ai due anni; e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge; f) quando sia stata intrapresa altra attivita' lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio; g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.