Art. 11.
                        Revoca della licenza
 
  1.  Il  sindaco, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi,
dando  contestualmente  comunicazione  all'ufficio  competente   alla
tenuta del ruolo:
   a)  quando,  in  capo  al titolare della licenza o autorizzazione,
vengano a mancare i requisiti previsti dal  decreto  ministeriale  20
dicembre 1991, n. 448;
   b)  a  seguito  di  tre  provvedimenti di sospensione, adottati ai
sensi dell'art. 10;
   c) quando la stessa sia stata  ceduta  in  violazione  alle  norme
contenute nell'art. 12;
   d)  quando  sia  intervenuta  condanna  con  sentenza  passata  in
giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della  liberta'
personale per una pena superiore ai due anni;
   e)  quando  sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno
del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni  della
presente legge;
   f)  quando  sia  stata  intrapresa  altra attivita' lavorativa che
pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
   g)  quando  il  titolare  non  ottemperi   al   provvedimento   di
sospensione del servizio.