Art. 13.
                           S a n z i o n i
 
  1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la
decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di  esercizio,
tutte  le  infrazioni  alle  presenti  norme, che non trovino la loro
sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:
   a) con sanzione amministrativa pecuniaria da  un  minimo  di  lire
100.000  ad  un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma
di cui all'art. 9, lettera a);
   b) con sanzione amministrativa pecuniaria da  un  minimo  di  lire
500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione della norma
di cui all'art. 9, lettera b);
   c)  con  sanzione  amministrativa  pecuniaria da un minimo di lire
500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma
di cui all'art. 9, lettera c);
   d) con sanzione amministrativa pecuniaria da  un  minimo  di  lire
50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di
cui all'art. 9, lettera d);
   e)  con  sanzione  amministrativa  pecuniaria da un minimo di lire
500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma
di cui all'art. 9, lettera c);
   f) con sanzione amministrativa pecuniaria da  un  minimo  di  lire
500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione delle norme
tariffarie;
   g)  con  sanzione  amministrativa  pecuniaria da un minimo di lire
500.000  ad  un   massimo   di   lire   5.000.000   per   l'esercizio
dell'attivita' di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici
non  di  linea,  senza  aver  ottenuto  l'iscrizione nel ruolo di cui
all'art.  3  della  presente  legge,  ovvero  senza  la   licenza   o
l'autorizzazione  di  cui  all'art. 8 della legge 21/1992 e fuori dei
casi di sostituzione di cui all'art. 10 della legge 21/1992;
   h) con sanzione amministrativa pecuniaria da  un  minimo  di  lire
500.000  ad  un  massimo  di  lire 2.000.000 per il rifiuto, da parte
dell'esercente il servizio di taxi, della prestazione nell'area a cui
la licenza si riferisce.
  2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o  un
collaboratore  familiare,  l'illecito e' contestato anche al titolare
della licenza, come obbligato in solido al pagamento della  sanzione,
fermo  restando il carattere personale dell'eventuale responsabilita'
penale.