Art. 13. S a n z i o n i 1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo: a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera a); b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera b); c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera c); d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera d); e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 9, lettera c); f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie; g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per l'esercizio dell'attivita' di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 della presente legge, ovvero senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 21/1992 e fuori dei casi di sostituzione di cui all'art. 10 della legge 21/1992; h) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio di taxi, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce. 2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito e' contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilita' penale.