Art. 14.
                     Procedimento sanzionatorio
 
  1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete  agli
addetti  ai  servizi  di  polizia  municipale,  ai  sensi della legge
regionale 5 luglio 1983, n. 16.
  2. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13  e'
il   sindaco   del  comune  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa
l'infrazione, secondo le procedure previste dalla legge regionale  n.
16/1983.
  3.  Qualora  commini  un  provvedimento  di sospensione o di revoca
della licenza, il  sindaco  comunica  la  sua  decisione,  oltre  che
all'interessato,  anche  al  competente  ufficio della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.