Art. 14. Procedimento sanzionatorio 1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale, ai sensi della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16. 2. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13 e' il sindaco del comune nel cui territorio e' stata commessa l'infrazione, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 16/1983. 3. Qualora commini un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, il sindaco comunica la sua decisione, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.