Art. 15. Servizio di taxi in ambito aeroportuale 1. Il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale e' disciplinato con apposito regolamento, redatto d'intesa, dal comune capoluogo di regione, dal comune capoluogo di provincia, territorialmente interessato, nonche' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale ricade l'aeroporto. 2. I comuni con il regolamento di cui al comma 1 disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune puo' rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. 3. Il regolamento, di cui al comma 1, viene approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine provvede il presidente della Giunta regionale, sentita la commisione consultiva di cui all'art. 2.