Art. 15.
               Servizio di taxi in ambito aeroportuale
 
  1. Il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale e' disciplinato con
apposito regolamento,  redatto  d'intesa,  dal  comune  capoluogo  di
regione,   dal   comune   capoluogo  di  provincia,  territorialmente
interessato,  nonche'  dal  comune  o  dai  comuni  nel  cui   ambito
territoriale ricade l'aeroporto.
  2.  I  comuni  con il regolamento di cui al comma 1 disciplinano le
tariffe, le condizioni di trasporto e di  svolgimento  del  servizio,
ivi  compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun
comune  puo'  rilasciare  proporzionalmente  al  bacino   di   utenza
aeroportuale.
  3.  Il  regolamento,  di  cui  al  comma  1,  viene approvato entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.  Decorso inutilmente tale termine provvede il presidente della
Giunta regionale, sentita la commisione consultiva di cui all'art. 2.