Art. 16.
             Servizio di taxi e di noleggio con natanti
 
  1.  Il  servizio  pubblico  di  trasporto di persone, espletato con
natanti, e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.
  2. Per il servizio di noleggio  con  conducente  mediante  natante,
possono  essere  previsti,  oltre  alle  rimesse, appositi pontili di
attracco per lo stazionamento.
  3. Le unita' che svolgono il servizio di trasporto, di cui ai commi
1 e 2, devono essere  iscritte  nei  registri  delle  navi  minori  e
galleggianti, devono essere abilitate, sotto il profilo tecnico, alla
navigazione ed al trsporto passeggeri ed essere comandate da soggetti
in   possesso   di  titolo  professionale  di  cui  al  codice  della
navigazione.