Art. 16. Servizio di taxi e di noleggio con natanti 1. Il servizio pubblico di trasporto di persone, espletato con natanti, e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi. 2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante, possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. 3. Le unita' che svolgono il servizio di trasporto, di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, devono essere abilitate, sotto il profilo tecnico, alla navigazione ed al trsporto passeggeri ed essere comandate da soggetti in possesso di titolo professionale di cui al codice della navigazione.