Art. 17.
                           Comuni montani
 
  1. I comuni montani, secondo quanto previsto dalla legge  regionale
20  giugno  1997,  n.  35, con meno di 5.000 abitanti per i quali non
esistono o sono carenti servizi di trasporto pubblico locale, possono
stabilire,  con  apposito  regolamento,  particolari  modalita'   per
l'organizzazione e la gestione del trasporto di persone.