Art. 17. Comuni montani 1. I comuni montani, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 35, con meno di 5.000 abitanti per i quali non esistono o sono carenti servizi di trasporto pubblico locale, possono stabilire, con apposito regolamento, particolari modalita' per l'organizzazione e la gestione del trasporto di persone.