Art. 18.
                  Disposizioni finali e transitorie
 
  1.  Fino  alla  costituzione  della  commissione di cui all'art. 4,
continua  ad  operare  la  commissione  costituita  con  decreto  del
presidente della Giunta regionale del 27 settembre 1993, n. 551.
  La  presente  legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 6 aprile 1998
                             D'AMBROSIO