Art. 18. Disposizioni finali e transitorie 1. Fino alla costituzione della commissione di cui all'art. 4, continua ad operare la commissione costituita con decreto del presidente della Giunta regionale del 27 settembre 1993, n. 551. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 6 aprile 1998 D'AMBROSIO