Art. 2.
                  Commissione consultiva regionale
 
  1.  E'  istituita,  la  commissione  consultiva  regionale  per gli
autoservizi pubblici non di  linea,  quale  organo  consultivo  e  di
proposta della Giunta regionale.
  2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da:
   a)  il  dirigente  del servizio trasporti della Giunta regionale o
suo delegato, che la presiede;
   b) un rappresentante degli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione della Regione;
   c) un rappresentante  della  sezione  regionale  dell'Associazione
nazionale comuni italiani;
   d)   un  rappresentante  dell'Unione  regionale  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   e)  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  categoria  dei
tassisti  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  ed operanti a
livello regionale;
   f)  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  categoria  dei
noleggiatori  di  autovetture piu' rapprsentative a livello nazionale
ed operanti a livello regionale;
   g)  due  rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori  dipendenti  del  settore  maggiormente  rappresentative a
livello nazionale ed operanti a livello regionale;
   h)  un   rappresentante   delle   associazioni   dei   consumatori
maggiormente  rappresentative  a livello nazionale operanti a livello
regionale.
  3. La commissione e' nominata  con  decreto  del  presidente  della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
  4.  Il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della
commissione  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente  legge  e  comunque  non  appena siano stati designati i due
terzi dei suoi componenti.
  5. Le riunioni della  commissione  sono  convocate  dal  presidente
della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.
  6.  Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non
sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
  7. La decadenza e' pronunciata, su proposta  del  presidente  della
commissione,  dal  presidente  della  Giunta  regionale  con  proprio
decreto.
  8.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  un  funzionario
regionale del servizio trasporti.
  9.  Ai  componenti  della  commissione  spettano le indennita' ed i
rimborsi spese secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto
1984, n. 20.