Art. 2. Commissione consultiva regionale 1. E' istituita, la commissione consultiva regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, quale organo consultivo e di proposta della Giunta regionale. 2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da: a) il dirigente del servizio trasporti della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione; c) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani; d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei tassisti piu' rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale; f) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei noleggiatori di autovetture piu' rapprsentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale; g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale; h) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti a livello regionale. 3. La commissione e' nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. 4. Il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della commissione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. 5. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno. 6. Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. 7. La decadenza e' pronunciata, su proposta del presidente della commissione, dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto. 8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale del servizio trasporti. 9. Ai componenti della commissione spettano le indennita' ed i rimborsi spese secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.