Art. 3. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. E' istituito, presso ogni sede provinciale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. Il ruolo e' articolato nelle seguenti sezioni: a) conducenti di autovetture; b) conducenti di motocarrozzette; c) conducenti di natanti; d) conducenti di veicoli a trazione animale. 3. E' ammessa l'iscrizione nei ruoli di piu' provincie, nonche' in piu' sezioni del ruolo nella medesima provincia. 4. L'iscrizione in un ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza. 5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al comma 1: a) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 310, 311, 312, 313, 314 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura e motocarrozzetta; b) il posesso del titolo professionale marittimo di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante; c) il possesso dell'attestato di accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21; d) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della liberta' personale per una pena superiore a due anni; e) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 6. Sono iscritti di diritto nel ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 21/1992, i soggetti che, al momento dell'istituzione dello stesso, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti morali di cui al comma 5, lettera d). 7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti. 8. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo. 9. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.