Art. 3.
              Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
            adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
 
  1. E' istituito, presso  ogni  sede  provinciale  della  camera  di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  il  ruolo  dei
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non
di linea.
  2. Il ruolo e' articolato nelle seguenti sezioni:
   a) conducenti di autovetture;
   b) conducenti di motocarrozzette;
   c) conducenti di natanti;
   d) conducenti di veicoli a trazione animale.
  3.  E' ammessa l'iscrizione nei ruoli di piu' provincie, nonche' in
piu' sezioni del ruolo nella medesima provincia.
  4. L'iscrizione in un ruolo provinciale abilita  a  concorrere,  in
tutti  i  comuni  del  territorio della provincia, per il rilascio di
licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla
sezione di appartenenza.
  5. Sono requisiti indispensabili  per  l'iscrizione  al  ruolo  dei
conducenti di cui al comma 1:
   a)  il  possesso del certificato di abilitazione professionale, di
cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e degli  articoli  310,  311,  312,  313,  314  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   16   dicembre  1992,  n.  495,  per
l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti  di  autovettura  e
motocarrozzetta;
   b)  il  posesso del titolo professionale marittimo di cui al regio
decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  per  l'iscrizione  alla  sezione
riservata ai conducenti di natante;
   c)  il  possesso  dell'attestato  di accertamento dei requisiti di
idoneita' all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'art. 6,  comma  3,  della  legge  15
gennaio 1992, n. 21;
   d)  non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
per delitti non colposi a pena restrittiva della  liberta'  personale
per una pena superiore a due anni;
   e)  non  essere  stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
  6. Sono iscritti di diritto nel ruolo, ai sensi dell'art. 6,  comma
7,   della   legge   n.   21/1992,   i   soggetti   che,  al  momento
dell'istituzione dello stesso, risultino gia' titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per  l'esercizio
del  servizio  di  noleggio con conducente, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti morali di cui al comma 5, lettera d).
  7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a presentare apposita
domanda   alla   Camera   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti.
  8. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare  alla  Camera  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura, l'eventuale perdita
temporanea o definitiva dei requisiti che consentono  l'iscrizione  e
la permanenza nel ruolo.
  9.  I  provvedimenti  di  cancellazione o di sospensione dal ruolo,
assunti  dalla  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura,  in  relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione,
sono comunicati agli  enti  interessati  ai  fini  dell'adozione  dei
rispettivi provvedimenti di competenza.