Art. 4. Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio 1. E' istituita, la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 2. La Commissione ha sede presso il servizio regionale competente nel settore dei trasporti ed e' composta da: a) il dirigente del servizio competente nel settore dei trasporti della Giunta regionale o suo delegato, che la piesiede; b) un rappresentante degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione delle Marche; c) due componenti in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentantive nel settore del trasporto di persone non di linea; d) un rappresentante della capitaneria di porto di Ancona, esperto nel settore nautico, che partecipera' ai lavori della commissione solo nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti; e) un esperto in geografia e toponomastica della Regione. 3. La commissione e' nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. 4. Per ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che partecipa all'attivita' della commissione in caso di assenza o di impedimento del titolare. 5. I componenti della commissione consultiva di cui all'art. 2, comma 2, non possono far parte della commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneita'. 6. Il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della commissione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. 7. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno. 8. Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. 9. La decadenza e' pronunciata, su proposta del presidente della commissione, con decreto del presidente della Giunta regionale. 10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. 11. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente. 12. Ai componenti della commissione spettano le indennita' ed i rimborsi spese secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.