Art. 4.
              Commissione regionale per l'accertamento
        dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio
 
  1.  E'  istituita,  la Commissione regionale per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' all'esercizio del  servizio  di  trasporto  di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
  2.  La  Commissione ha sede presso il servizio regionale competente
nel settore dei trasporti ed e' composta da:
   a) il dirigente del servizio competente nel settore dei  trasporti
della Giunta regionale o suo delegato, che la piesiede;
   b) un rappresentante degli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione delle Marche;
   c)  due  componenti in rappresentanza delle associazioni artigiane
maggiormente rappresentantive nel settore del  trasporto  di  persone
non di linea;
   d) un rappresentante della capitaneria di porto di Ancona, esperto
nel  settore  nautico,  che  partecipera' ai lavori della commissione
solo  nel  caso  in  cui  si  debba  procedere  all'accertamento  dei
requisiti  di  idoneita'  all'esercizio  del servizio di trasporto di
persone con natanti;
   e) un esperto in geografia e toponomastica della Regione.
  3. La commissione e' nominata  con  decreto  del  presidente  della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
  4. Per ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che
partecipa  all'attivita'  della  commissione  in caso di assenza o di
impedimento del titolare.
  5. I componenti della commissione consultiva  di  cui  all'art.  2,
comma  2,  non possono far parte della commissione per l'accertamento
dei requisiti di idoneita'.
  6.  Il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della
commissione entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  e comunque non appena siano stati designati i
due terzi dei suoi componenti.
  7. Le riunioni della  commissione  sono  convocate  dal  presidente
della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.
  8.  Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non
sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
  9. La decadenza e' pronunciata, su proposta  del  presidente  della
commissione, con decreto del presidente della Giunta regionale.
  10.  Per  la  validita'  delle  sedute e' necessaria la presenza di
almeno la maggioranza dei componenti.
  11. Le funzioni di segreteria sono svolte  da  un  funzionario  del
servizio regionale competente.
  12.  Ai  componenti  della  commissione spettano le indennita' ed i
rimborsi spese secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto
1984, n. 20.