Art. 5. Compiti della commissione 1. La commissione regionale di cui all'art. 4 assolve ai seguenti compiti: a) valuta la regolarita' delle domande dei nuovi aspiranti all'iscrizione al ruolo, accertandone i requisiti di idoneita', di cui all'art. 3, comma 5; b) fissa le date per l'effettuazione degli esami; c) accerta, mediante esame, l'idoneita' all'esercizio del servizio, valutando collegialmente le prove; d) trasmette ai competenti uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo; e) rilascia, a seguito del superamento dell'esame, l'attestato di accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.