Art. 5.
                      Compiti della commissione
 
  1. La commissione regionale di cui all'art. 4 assolve  ai  seguenti
compiti:
   a)  valuta  la  regolarita'  delle  domande  dei  nuovi  aspiranti
all'iscrizione al ruolo, accertandone i requisiti  di  idoneita',  di
cui all'art.  3, comma 5;
   b) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
   c)   accerta,   mediante   esame,  l'idoneita'  all'esercizio  del
servizio, valutando collegialmente le prove;
   d) trasmette ai  competenti  uffici  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura l'elenco dei soggetti idonei
per l'iscrizione al ruolo;
   e) rilascia, a seguito del superamento dell'esame, l'attestato  di
accertamento  dei  requisiti di idoneita' all'esercizio del trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.