Art. 6.
                       Svolgimento dell'esame
 
  1.  Coloro   che   intendono   sostenere   l'esame   di   idoneita'
all'esercizio  del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, di cui all'art.  1,  presentano  domanda  scritta  alla
commissione regionale di cui all'art. 4.
  2.  Per l'ammissione all'esame occorre aver compiuto il ventunesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle  domande,  essere  in  possesso  della  patente di abilitazione
professionale eventualmente prescritta dalle vigenti norme  di  legge
per  la  guida del mezzo per il quale si chiede l'idoneita' ad essere
in possesso del certificato di abilitazione professionale.
  3. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande  o  quiz
concernenti le seguenti materie:
   a) elemeti di geografia e toponomastica della Regione Marche;
   b)  normative  regionali in materia di autoservizi pubblici non di
linea;
   c) norme di esercizio  tecnico,  norme  per  la  manutenzione  dei
veicoli,   tutela  dell'ambiente  in  relazione  all'utilizzazione  e
manutenzione dei veicoli;
   d) disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  in
materia   di   sicurezza   della  circolazione  e  prevenzione  degli
incidenti;
   e) norme comportamentali nei confronti dell'utenza  portatrice  di
handicap.
  4.   Gli  esami  per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
all'esercizio del servizio di trasporto  pubblico  non  di  linea  si
svolgono:
   a)  in  almeno  due  sessioni  annuali  eventualmente distinte per
categoria di mezzi utilizzabili;
   b) previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione  di
apposito  avviso,  emanato  dal  dirigente  del  servizio competente,
sentita la Commissione di cui all'art. 4, contenente la data  fissata
per  gli esami, i programmi di esame, l'elenco dei quiz o quesiti che
saranno oggetto d'esame, lo schema di  domanda,  le  modalita'  ed  i
termini di presentazione delle domande di ammissione.
  5.  I  candidati  che non abbiano superato l'esame alla prima prova
possono ripresentare domanda di ammissione per le prove successive.
  6. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dimostrare di
possedere nozioni in materia di manutenzione dei  veicoli  e  nozioni
sulla  guida  e  la  custodia degli animali di tiro, nonche', ove non
siano in possesso di patente  di  guida,  di  un'adeguata  conoscenza
delle  norme  concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza
dei veicoli.