Art. 8.
                   Commissione consultiva comunale
 
  1. Presso i comuni e' istituita una commissione  comunale  preposta
ad   operare   in   riferimento   all'esercizio   del   servizio   ed
all'applicazione del relativo regolamento.
  2. I comuni definiscono, con proprio provvedimento, la composizione
della commissione, riconoscendo un ruolo adeguato  ai  rappresentanti
delle  organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentantive a
livello nazionale ed alle associazioni degli utenti, le modalita'  di
designazione  dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi
compiti.
  3. La commissione, che dura in  carica  cinque  anni,  puo'  essere
istituita in forma associata tra piu' comuni.