Art. 8. Commissione consultiva comunale 1. Presso i comuni e' istituita una commissione comunale preposta ad operare in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del relativo regolamento. 2. I comuni definiscono, con proprio provvedimento, la composizione della commissione, riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentantive a livello nazionale ed alle associazioni degli utenti, le modalita' di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti. 3. La commissione, che dura in carica cinque anni, puo' essere istituita in forma associata tra piu' comuni.