Art. 3. Domanda incompleta o irregolare 1. In caso di incompletezza o irregolarita' della domanda il servizio decentrato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento o la regolarizzazione. 2. Le istanze sprovviste di documentazione o non integrate, nei termini fissati dal servizio decentrato, sono respinte.