Art. 3.
                   Domanda incompleta o irregolare
 
  1. In caso  di  incompletezza  o  irregolarita'  della  domanda  il
servizio  decentrato,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
stessa, assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni,
per il completamento o la regolarizzazione.
  2. Le istanze sprovviste di documentazione  o  non  integrate,  nei
termini fissati dal servizio decentrato, sono respinte.