Art. 5.
                    Provvedimento di concessione
 
  1. Il dirigente del  servizio  decentrato  adotta  con  decreto  il
provvedimento  di  concessione,  sulla  base di apposito disciplinare
redatto con le modalita' indicate agli articoli  16  e  seguenti  del
regio  decreto  14  agosto  1920, n. 1285, in quanto applicabili alle
piccole derivazioni.
  2. Copia del provvedimento di concessione e' trasmessa al  servizio
lavori   pubblici   della  Regione,  alla  provincia,  all'ARPAM,  al
Ministero  delle  finanze,  ufficio  del  territorio,   e,   per   le
derivazioni  ad  uso  irriguo,  al  servizio decentrato agricoltura e
alimentazione.