Art. 5. Provvedimento di concessione 1. Il dirigente del servizio decentrato adotta con decreto il provvedimento di concessione, sulla base di apposito disciplinare redatto con le modalita' indicate agli articoli 16 e seguenti del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, in quanto applicabili alle piccole derivazioni. 2. Copia del provvedimento di concessione e' trasmessa al servizio lavori pubblici della Regione, alla provincia, all'ARPAM, al Ministero delle finanze, ufficio del territorio, e, per le derivazioni ad uso irriguo, al servizio decentrato agricoltura e alimentazione.